Art. 20.
(Partecipazione al costo di produzione da parte dell'Istituto).

      1. La Repubblica considera il cortometraggio un utile strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore cinematografico, nonché per la promozione dell'immagine del Paese nell'Unione europea e nel resto del mondo.

 

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      2. Al fine di cui al comma 1, all'Istituto è riservata una dotazione complessiva minima, su base annua, di 5 milioni di euro.
      3. L'Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al comma 2, finanzia in modo totale la produzione delle migliori sceneggiature dei cortometraggi, di durata non inferiore a tre minuti e non superiore a sette minuti, che sono ad esso presentate. Tale finanziamento non può in nessun caso superare la somma di 100.000 euro per singolo cortometraggio.